Fase 2- Ieri importante incontro tra OO.SS. E Adepp

Ieri alle 18 l’Adepp (Oliveti, Anedda e Verbaro) ha incontrato in conference call le OO.SS. nazionali.
L’incontro era stato richiesto dalle OO.SS. al fine di porre in essere un confronto riguardante la riapertura delle attività degli Enti in vista della Fase 2. La delegazione Adepp ha convenuto sulla legittimità delle proposte avanzate.
Anedda e Oliveti hanno preso l’impegno a confrontarsi in assemblea dei Presidenti per definire un’intesa scritta per la formale adesione al protocollo sulla sicurezza del 24 aprile u.s..
Ci si è confrontati anche rispetto alle differenti applicazioni della modalità di svolgimento delle attività lavorative in regime di smart working, che per l’eccezionalità della sua applicazione, ha determinato un approccio più simile al telelavoro che più propriamente al lavoro agile.
Nella fattispecie la Delegazione Adepp ha convenuto che le richieste di lavoro straordinario in quegli Enti che non prevedono la retribuzione dello stesso non sono da prendere in considerazione.
Si sono inoltre affrontati anche temi riguardanti la completa applicazione del CCNL sottoscritto lo scorso 15/1, laddove in alcune realtà si è riscontrata una non completa attuazione degli istituti contrattuali vigenti.
In particolare le OO.SS. hanno chiesto:
– interpretazione autentica della norma sui passaggi per anzianità (art. 45 CCNL), che riconosce l’anzianità già maturata alla data del 1/1/2020 per evitare applicazioni difformi;
– richiesta di apertura delle contrattazioni decentrate per l’applicazione dell’EDR;
-Correzione di refusi sull’art. 2.16 del Ccnl.
Si è deciso di aggiornare la riunione non appena l’Assemblea dei Presidenti procederà al confronto annunciato (presumibilmente la prossima settimana).
COORDINAMENTO CASSE CISL FP

Enasarco:Protocollo d’Intesa per la gestione dell’ emergenza sanitaria

E’ STATA SIGLATA L’IPOTESI DI PROTOCOLLO D’INTESA

 

QUALCHE BREVE CONSIDERAZIONE PER CAPIRE CONTESTO, METODO ED OBIETTIVI

Le OO.SS. che scrivono il presente comunicato, dal primo momento in cui l’emergenza sanitaria ha evidenziato le inevitabili ricadute che essa avrebbe avuto sul rapporto di lavoro dei dipendenti, sull’organizzazione delle attività e sulle stesse funzioni istituzionali della Fondazione, hanno perseguito con costanza e determinazione l’obiettivo di individuare consensualmente un sistema con il quale riuscire ad equilibrare la tutela dei diversi interessi in gioco, senza sacrificare l’interesse primario alla protezione della salute dei lavoratori e della collettività.

Si è delineato così un metodo sindacale imperniato sulla responsabilità e sulla capacità di proposta invece che quello di un sindacato muscolare, con una voce squillante ma improduttiva di risultati concreti. Il nucleo della credibilità di un’organizzazione è proprio questo.

Certamente, la credibilità risiede anche nella difesa convinta di ciò che si è appena firmato e non è compatibile con i distinguo ed il sottrarsi implicito alle responsabilità che ci si è appena assunti.

Oggi possiamo finalmente dire che questo metodo è stato vincente.

Con una larga adesione è stata finalmente sottoscritta un’ipotesi di protocollo d’intesa con la quale i lavoratori potranno gestire le diverse articolazioni del proprio rapporto di lavoro, senza intaccare diritti contrattuali importanti come le ferie, senza soggiacere a decisioni unilaterali dell’amministrazione, secondo dei criteri ben dosati, proporzionati ed adeguati ad assicurare la continuità e la corretta gestione delle funzioni pubbliche previdenziali ed assistenziali della Fondazione.

Questo è anche un accordo che finalmente mette al centro il lavoro dei dipendenti della Fondazione per il perseguimento degli interessi e delle tutele degli agenti di commercio e dei consulenti, purtroppo pesantemente colpiti dalle conseguenze economiche della crisi sanitaria.

La cooperazione tra tutti gli attori rafforza, la divisione indebolisce.

La stessa intensa collaborazione che hanno manifestato tutti i lavoratori di tutti i Servizi che,  insieme allo spirito creativo e organizzativo dai Responsabili e coordinatori, ha contribuito a sostenere il proseguimento delle attività lavorative nonostante le difficoltà derivanti dalla successione dei decreti con cui gli organi politici sono intervenuti per affrontare l’emergenza sanitaria.

 

I CONTENUTI DELL’INTESA

L’accordo, di cui vi alleghiamo il testo, è imperniato su alcuni elementi cardine:

. si ribadisce che la modalità ordinaria della prestazione di lavoro è quella in Smart working. E’ la presa d’atto di un’indicazione presente nelle norme che ci aveva già fatto chiedere di spingere in profondità tale modalità, e che ha condotto ad un’applicazione pari all’87% del personale.

. Le disposizioni dell’accordo hanno efficacia retroattiva, per cui si potrà ricorrere agli istituti ivi previsti anche per il periodo pregresso (ad es. per convertire eventuali ferie obbligatorie 2020 in giornate a recupero).

. Il coordinamento dell’esigenza di ridurre al minimo la presenza al lavoro per evitare i rischi di contagio con quello di evitare che le assenze potessero essere giustificate solo attraverso il ricorso alle ferie obbligatorie 2020, mantenendo nel contempo la continuità delle attività, è ottenuto attraverso il seguente articolato congegno: i lavoratori operano ordinariamente in SW, per i giorni non  ricoperti da SW essi potranno ricorrere ad un ampio stock di permessi a recupero per l’intera giornata (tot. 144 ore pari a gg. 20) evitando così di utilizzare obbligatoriamente le ferie 2020, mentre le eventuali ferie residue 2019 dovranno essere utilizzate prima dei permessi a recupero.

. il recupero delle ore a recupero usufruite sarà ripartito, a partire dal mese di giugno 2020, in n. 10 ore mensili minime, allo scopo di garantire una base di organizzazione e programmazione delle attività. Almeno 80 ore dovranno essere recuperate entro il 31 dicembre 2020, mentre il residuo sarà recuperato entro giugno 2021.

. Nel caso in cui la presenza in servizio fosse necessaria per lo svolgimento di attività indifferibili o per il completamento di attività svolte in Smart working non si potrà ricorrere ai permessi a recupero:  si tratta di una regola di responsabilità finalizzata ad evitare la paralisi delle funzioni della Fondazione e ad assicurare la continuità aziendale.

. E’ stata prevista una clausola che consentirà, attraverso l’iniziativa del dirigente, di tenere conto della flessibilità positiva generata da quelle situazioni in cui è stato necessario un ‘impegno in SW oltre l’orario ordinario di lavoro.

.Il ticket verrà erogato anche per le giornate in SW, a differenza di quanto previsto nel disciplinare iniziale sullo SW.

. Viene introdotta il criterio dell’esame congiunto dell’applicazione dell’accordo: si prende atto della possibilità di introdurre affinamenti in base alle conseguenze pratiche dell’intesa che osserveremo nel tempo, secondo un metodo cooperativo.

. Per la prima volta, si prevede la possibilità che gli obiettivi aziendali possano essere rimodulati, e si individua in proposito una fase di consultazione con le organizzazioni sindacali.

. Sono state individuati una serie di controlli finalizzati alla verifica dello stato di salute dei dipendenti all’ingresso in ufficio e misure per organizzare la presenza in condizioni di prevenzione del rischio (rarefazione delle presenze e collocazione dei lavoratori in sicurezza)

 

Il funzionamento dell’intesa dovrà essere verificato nella prassi applicativa, rispetto alla quale abbiamo ricevuto assicurazioni che essa avverrà con la flessibilità necessaria per tenere conto anche di situazioni che dovessero richiedere un’attenzione specifica non inclusa nel protocollo.

La parola passa al Consiglio di Amministrazione, al quale l’ipotesi di intesa sarà presto sottoposta.

 

Le scriventi OOSS, senza clamore, ma con la chiarezza degli obiettivi e la certezza di essere stati propositivi e convincenti, pensano, semplicemente, di aver compiuto il proprio dovere.

Protocollo_07.04.2020(2)

INPGI Firmato protocollo di accordo per emergenza sanitaria Covid-19

Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”
Premesso che:
il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 reca misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore privato che sono pienamente in linea con le indicazioni fornite alle pubbliche amministrazioni con la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione e ne condividono l’impostazione di fondo, secondo cui la modalità di lavoro ordinaria è il lavoro agile;
la crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l’assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti;
è necessario che ogni amministrazione garantisca la piena attuazione delle indicazioni fornite con la richiamata direttiva n. 2/2020 e con la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, limitando al minimo indispensabile la presenza negli uffici e adottando ogni idonea misura per la tutela della salute del proprio personale;
in tale contesto, partendo dall’assunto che tutte le pubbliche amministrazioni rappresentano insostituibile supporto vitale per l’organizzazione del Paese e per il rilancio economico dello stesso nonché uno strumento di equità e imparzialità per garantire a tutta la nazione servizi efficienti e puntuali, vanno promosse rapidamente in tutte le realtà del lavoro pubblico misure volte ad evitare il contagio da Covid-19 contemperando le esigenze di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo ogni spostamento e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell’attuale situazione di emergenza;
come stabilito dal DPCM 11 marzo 2020, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81; come stabilito dal DPCM 22 marzo 2020, le attività dell’amministrazione pubblica non differibili e che riguardano l’effettuazione di servizi pubblici essenziali non sono tra quelle sospese;
il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni:
ritengono fondamentale promuovere orientamenti comuni e condivisi per agevolare tutte le amministrazioni pubbliche, nell’estesa adozione di modalità organizzative di lavoro agile e piani di sicurezza anti-contagio;
sottoscrivono il presente Protocollo, per quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente, dai CCNL dei comparti e delle aree di contrattazione, nonché in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 2/2020 e dalla circolare n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, dal DPCM 11 marzo 2020 e dal DPCM 22 marzo 2020, al fine di promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi e i livelli retributivi dei pubblici dipendenti che li prestano.

In particolare, nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell’attuale stato di emergenza, le parti convengono:
1. sulla opportunità, per il periodo di emergenza, che le amministrazioni promuovano modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del presente protocollo al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;
2. sulla necessità di rimodulazione dell’organizzazione del lavoro e degli uffici che consenta di ridurre la presenza del personale e dell’utenza: a tal fine, anche con il ricorso alle modalità di cui al punto 1, le attività delle pubbliche amministrazioni sono ordinariamente svolte con modalità di lavoro agile; le amministrazioni prevedono piani di turnazione o rotazione dei dipendenti che non incidano sugli aspetti retributivi; stabiliscono orari di ingresso e uscita scaglionati dei dipendenti e dell’eventuale utenza in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;
3. sulla necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;
4. che, laddove la capacità organizzativa delle amministrazioni e la natura della prestazione da erogare lo permetta, anche le attività e i servizi indifferibili sono il più possibile uniformemente resi da remoto, in modalità di lavoro agile o attraverso servizi informatici o telefonici e, laddove non possibile, l’erogazione di servizi al pubblico sia svolta con appuntamenti cadenzati in sede prevedendo che il personale, per adempiere alle proprie attività lavorative, sia dotato di adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti dalla normativa e secondo le disposizioni delle competenti autorità in relazione alla specificità dei comparti e delle attività stesse, e che, nell’ambito della autonomia organizzativa, siano implementate azioni di sicurezza, anche di misura analoga a quelle riportate dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
5. che, in linea con quanto recato dalla richiamata circolare n. 2/2020, qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, le amministrazioni, fermo restando l’eventuale ricorso alle ferie pregresse maturate fino al 31 dicembre 2019, ai congedi o ad analoghi istituti qualora previsti dai CCNL vigenti, nonché, ove richiesto dai dipendenti, dei congedi parentali straordinari previsti a garanzia delle cure genitoriali da prestare, possono ricorrere, nelle modalità previste dai vigenti CCNL, al collocamento in attività di formazione in remoto utilizzando pacchetti formativi individuati dal datore di lavoro. Le amministrazioni ricorrono motivatamente all’esenzione dal servizio così come previsto dall’articolo 87, comma 3, del decreto legge n. 18/2020, al fine di salvaguardare la retribuzione complessiva di quei lavoratori costretti ad assentarsi per evenienze strettamente correlate all’eccezionalità della pandemia da Covid-19;
6. sulla necessità di armonizzare le indicazioni di tutte le pubbliche amministrazioni in merito alla estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, conformandosi alla Circolare n.° 45 del 25/03/2020 in relazione alla fruizione dei permessi retribuiti e alla fruizione cumulata degli stessi, laddove il lavoratore sia titolare di altro permesso 104 per assistere un secondo familiare, chiarendo così che anche gli ulteriori 12 giorni sono cumulabili quindi nella misura di 24 giorni complessivi aggiunti ai 6 di permesso mensili già riconosciuti in tal caso;
7. sull’importanza di contingentare l’accesso agli spazi comuni, mense, aree di attesa, con la previsione di una ventilazione o aerazione continua dei locali stessi, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano;
8. sulla necessità di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell’utenza;

9. sull’esigenza di procedere, laddove si verifichi un caso di positività al COVID-19 di un dipendente o di eventuale cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi di un’amministrazione, alla chiusura della stessa amministrazione per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione e all’adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio;
10. sulla garanzia, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19, alla riservatezza e alla dignità del lavoratore interessato dalla misura preventiva. Tali garanzie peraltro devono esser riconosciute anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia e degli ambiti di competenza, promuovono l’adozione del presente protocollo.
Le parti, al fine di assicurare l’adeguamento dell’organizzazione dei servizi e del lavoro al rispetto delle norme emanate nel corso dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, e di promuovere il confronto a tale livello con riguardo agli aspetti del presente protocollo, monitorano periodicamente l’applicazione della presente intesa ai fini della applicazione della stessa, anche attraverso segnalazioni all’Ispettorato per la Funzione pubblica, che provvederà ad aggiornare le parti in maniera costante e continuativa sugli esiti delle segnalazioni ricevute.

PROTOCOLLO PA OO.SS. DEFINITIVO PER FIRMA.pdf.pdf