Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso ex art 28 l. 300/70 in Cassa Geometri.

La seconda Sezione lavoro del Tribunale di Roma, in data 19 luglio 2021, sciogliendo la riserva nel procedimento avviato col ricorso da tutte le Organizzazioni Sindacali presenti nella Cassa di Previdenza dei Geometri, ha dichiarato l’antisindacalità della condotta assunta dall’Amministrazione in carica.

Nel merito il Giudice del Lavoro ha disposto l’annullamento di due ordini di servizio che avevano modificato unilateralmente l’orario di lavoro, stabilendo altresì che la materia è demandata alla contrattazione, così come sancito dal CCNL.

Relativamente al secondo quesito posto dalle OO.SS. riguardante la legittimità del Cia sottoscritto da un Sindacato privo dei requisiti richiesti, il Giudice, invocando i principi generali regolamentatori le relazioni industriali ha ritenuto opportuno non procedere con l’annullamento del testo contrattuale.

Al fine di porre un parola definitiva sulla vicenda, le OO.SS. hanno ritenuto opportuno impugnare il provvedimento e chiedere, opponendo un nuovo ricorso, quali siano i presupposti per cui un sindacato che rappresenta poco più dell’uno per cento della forza lavoro della Cassa, possa contrattare regole e principi per la totalità dei Dipendenti.

Quando un’Amministrazione procede ostinatamente senza ascoltare e considerare le ragioni rappresentate da tutte le Organizzazioni Sindacali certificate, è dovere del Sindacato difendere in ogni sede le ragioni delle lavoratrici e lavoratori tutti. Finché non venga ristabilito un corretto sistema di dialogo, basato sul rispetto reciproco.

Al netto delle valutazioni tecniche, di natura giurisprudenziale, ci corre l’obbligo però di sottolineare che quando il sistema delle relazioni industriali viene sostituito dal dibattimento nelle aule di tribunale, è una sconfitta per tutti.

L’auspicio è che si torni a percorrere la strada, proficua, imboccata con l’ultimo rinnovo del CCNL, o, come in Inrcassa, con la recente sottoscrizione del nuovo Cia atteso da tempo.

Tornare indietro sarebbe un pessimo errore: per i servizi agli assistiti, per i lavoratori ma anche per Presidenti e Direttori Generali.

Arturo Bandini

RINNOVATO AD INARCASSA IL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 2021/2023

Il 30 Luglio u.s. , al termine di un percorso negoziale lungo e complesso, ad Inarcassa è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo aziendale per il personale non Dirigente per il periodo 1.1.2021/31.12.2023.

Ciò ha consentito innanzitutto di portare a compimento l’introduzione dell’ E.D.R. (elemento distinto della retribuzione) a seguito dell’armonizzazione dell’accordo P.A.R. previgente.

Nel P.A.R., a seguito delle modifiche introdotte, si  introducono nuovi, ma altrettanto efficaci equilibri attraverso i quali si recepisce la natura premiale dell’istituto salvaguardandone al contempo la funzione retributiva rivestita sin dagli albori della privatizzazione e  vi si destinano nuove risorse.

Tratto comune all’intero accordo è il consolidamento degli istituti negoziali di secondo livello, realizzato  sia attraverso gli opportuni adeguamenti ai mutamenti socio-normativi ed organizzativi nel frattempo intervenuti, sia   mediante rivalutazione di quelli, come le indennità,  falcidiati del loro valore nel corso degli anni.

Particolarmente qualificante è l’attenzione prestata verso i più moderni strumenti di welfare aziendale aggiornando la materia attraverso l’introduzione, accanto agli istituti già in vigore,  di ulteriori iniziative a sostegno del reddito ed al miglioramento della vita dei lavoratori e delle loro famiglie. Ciò mediante l’introduzione di un vero e proprio    conto individuale di welfare aziendale alimentato da nuove risorse  e con la prospettiva già delineata di consentire, sin dal prossimo anno,  la conversione in welfare di quote del premio di risultato, che permetterà di fruire degli istituti di fiscalità di vantaggio offerti dall’ordinamento.

Non trascurabile, al culmine di una battaglia sindacale pluriennale, condotta senza mai arretrare di un metro, il riconoscimento del premio di anzianità a quei  colleghi  penalizzati in passato per effetto del D.L. 78/2010.

Al di là degli aspetti sostanziali dell’accordo, a meritare particolare rilievo è il ripristino di relazioni sindacali positive, caratterizzate da reciproca lealtà, correttezza e trasparenza, in                   sostanziale discontinuità con il recente passato.

Ciò a dimostrazione del fatto che allorchè il confronto, seppur aspro, viene condotto con spirito costruttivo, reciproco rispetto  e capacità di ascolto,  rinunciando  alle ostentazioni di muscolarità sovente esibite dalle Amministrazioni, si intraprende la strada più breve e meno impervia per il conseguimento di risultati che beneficiano   l’intero sistema e in definitiva l’ottimale assolvimento delle funzioni istituzionali.

 

Gaetano Romanelli

 

01.08.2021