Nel Decreto Energia la possibilità di usufruire di voucher aziendali per l’acquisto di carburante

Il decreto energia n. 21 del 21 marzo 2022 prevede misure per il contenimento della spesa derivante dall’aumento del costo dell’energia acuitosi con lo scoppio della guerra in Ucraina. Aumenta  il limite ISEE per il bonus sociale; prevista l’esenzione IRPEF del bonus carburante riconosciuto dalle imprese ai dipendenti; rafforzati inoltre i crediti d’imposta sui consumi delle aziende. Per quanto riguarda i voucher aziendali per l’acquisto di carburante, si tratta di un buono benzina ceduto «a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore» senza concorre, per il 2022, alla formazione del reddito. In sostanza quindi un benefit aziendale per contrastare il caro-prezzi, con la singola impresa, Ente, che deciderà se erogare o meno i buoni ai propri dipendenti. Tale misura consolida la materia del welfare aziendale, affiancandosi all’esenzione IRPEF riconosciuta in via ordinaria dal TUIR per beni ceduti e servizi prestati fino a 258,23 euro. L’agevolazione statale non è riconosciuta ai tutti i lavoratori, fa parte di quelle misure di welfare che le aziende potranno riconoscere ai propri dipendenti, i quali godranno delle agevolazioni in materia di IRPEF previste dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, il Testo Unico sulle imposte sui redditi.

In particolare, l’articolo 2 del decreto Energia 2022 recita:

Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L’unico limite finora contenuto nella norma è che la misura è destinata ai lavoratori dipendenti di aziende private, possono quindi riceverlo tutti i dipendenti che ne fanno richiesta in azienda anche se l’ultima parola spetta, come detto, al datore di lavoro.

Misure analoghe nel recente passato erano già apparse:  le aziende potevano concedere fino a 258,23 euro annui per i cosiddetti “fringe benefit”: ovvero buoni acquisto, buoni carburante o buoni spesa. Nel periodo emergenziale causato dalla pandemia (2020/2021), come misura di sostegno ai lavoratori l’importo è stato raddoppiato a 516,46 euro. Ora per i soli carburanti si potranno concedere fino a 200 euro di buoni, aumentando perciò il plafond totale per il 2022 a 458,23 euro.

A tal proposito presso l’Enpaf si è proceduto a verificare la possibilità di poter accedere a tale misura.

Alessia Fratoni  – CISL FP Enpaf